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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, in attivita' di servizio al 1 luglio 1973, e' concesso un
compenso una tantum dell'importo di lire 30.000.
Al personale assunto successivamente al 1 luglio 1973, detto
compenso una tantum e' corrisposto in proporzione ai mesi o frazione
di mese di servizio prestati nel periodo 1 luglio 1973-31 dicembre
1973.
Sono esclusi dalla corresponsione del suddetto compenso i
funzionari dirigenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.