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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito
dal seguente:
"Fermo il disposto dell'articolo 1350, n. 11), del codice civile,
non puo' essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un
condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro
fondiario".