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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e
immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche
e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10
aprile 1972.