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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente:
"Art. 79. - Requisiti per guidare veicoli e condurre animali. - Chi
guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni
fisiche e psichiche e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o
condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o
qualsiasi moltitudine di bestie;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125
cmc che non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125
cmc che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di
cilindrata oltre i 125 cmc e non superiore a 350 cmc; autovetture e
autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il
quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non
superiore a 130 CV/tonn., purche' non sviluppino una velocita',
calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore
a 180 chilometri all'ora; autoveicoli per uso speciale, con o senza
rimorchio; macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;
e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti
specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi
75 quintali;
f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui
peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei
semirimorchi, superi i 75 quintali purche' munito di un certificato
di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della
motorizzazione civile;
g) anni 21 per guidare: motoveicoli di cilindrata superiore a 350
cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e
cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara
del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una
velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima,
superiore a 180 chilometri all'ora; i veicoli di cui alla lettera f)
quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione
professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o
di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
A bordo di autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano
adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni
ventuno. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni 65 per guidare motocarrozzette ed autovetture in
servizio da piazza; motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le
autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma, lettera g);
autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali;
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose,
macchine operatrici;
b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste
dal presente articolo e' punito, salvo quanto disposto nei successivi
commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a
lire 50.000.
Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al primo
comma, lettera g), e' punito con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.
Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli
della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida
motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di
cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al
conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
della somma da lire 5.000 a lire 20.000.
Il minore degli anni 21 e colui che ha superato gli anni 65 che
guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a
lire 50.000.
Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di
animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si
trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, e' punito
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire
50.000 se trattasi di veicoli, e con l'arresto fin a 15 giorni o con
l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali.
Coloro che guidano veicoli per i quali e' prescritto che vengano
adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto
anni ventuno, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire 10.000 a lire 50.000".