Legge Ordinaria n. 62 del 14/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1974 n. 74 e rettifica su G.U. 166 del 1974)
Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  79  del  testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione  stradale  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 79. - Requisiti per guidare veicoli e condurre animali. - Chi
guida  veicoli  o  conduce  animali deve essere idoneo per condizioni
fisiche e psichiche e aver compiuto:
    a)  anni  quattordici  per  guidare  veicoli a trazione animale o
condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o
qualsiasi moltitudine di bestie;
    b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
    c)  anni  sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125
cmc che non trasportino altre persone oltre al conducente;
    d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125
cmc che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di
cilindrata  oltre  i 125 cmc e non superiore a 350 cmc; autovetture e
autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  di  persone  e cose aventi il
quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non
superiore  a  130  CV/tonn.,  purche'  non  sviluppino una velocita',
calcolata  in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore
a  180  chilometri all'ora; autoveicoli per uso speciale, con o senza
rimorchio; macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;
    e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti
specifici,   autotreni,   autoarticolati,   autosnodati,  adibiti  al
trasporto  di  cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi
75 quintali;
    f)  anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui
peso  complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei
semirimorchi,  superi  i 75 quintali purche' munito di un certificato
di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della
motorizzazione civile;
    g) anni 21 per guidare: motoveicoli di cilindrata superiore a 350
cmc;  autovetture  e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e
cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara
del  veicolo  superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una
velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima,
superiore  a 180 chilometri all'ora; i veicoli di cui alla lettera f)
quando  il  conducente non sia munito del certificato di abilitazione
professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o
di   noleggio   con   conducente;   autobus,   autocarri,  autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
    A bordo di autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano
    adibiti  due  conducenti,  uno  di  essi deve avere compiuto anni
    ventuno. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
      a)  anni  65  per  guidare  motocarrozzette  ed  autovetture in
servizio da piazza; motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le
autovetture  e  gli  autoveicoli  di  cui al primo comma, lettera g);
autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali;
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose,
macchine operatrici;
      b)   anni   60   per  guidare  autobus,  autocarri,  autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
  Chiunque  guida  veicoli  e non si trovi nelle condizioni richieste
dal presente articolo e' punito, salvo quanto disposto nei successivi
commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a
lire 50.000.
  Qualora  trattasi  di  motoveicoli  e  autoveicoli  di cui al primo
comma,  lettera  g),  e'  punito  con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.
  Il  minore  degli  anni diciotto, munito di patente per motoveicoli
della  categoria  A,  prevista  dal successivo articolo 80, che guida
motoveicoli  di  cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di
cilindrata  fino  a  125  cmc  che trasportino altre persone oltre al
conducente  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento
della somma da lire 5.000 a lire 20.000.
  Il  minore  degli  anni  21 e colui che ha superato gli anni 65 che
guida  motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento della somma da lire 15.000 a
lire 50.000.
  Chiunque,  avendo  la  materiale  disponibilita'  di  veicoli  o di
animali,  ne  affida  o  ne consente la condotta a persone che non si
trovino  nelle  condizioni richieste dal presente articolo, e' punito
con  l'arresto  fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire
50.000  se trattasi di veicoli, e con l'arresto fin a 15 giorni o con
l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali.
  Coloro  che  guidano  veicoli per i quali e' prescritto che vengano
adibiti  due  conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto
anni   ventuno,   sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento della somma da lire 10.000 a lire 50.000".
 

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