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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per
la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e
per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di
contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato,
qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 ottobre 1974
LEONE
RUMOR - TANASSI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE