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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Tipo di strutture e norme tecniche)
In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che
private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche
riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con
successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto
con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che si avvarra' anche della collaborazione del
Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere
emanati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere
successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura
ogni qualvolta occorra.
Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:
a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento;
b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione
del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione
dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni;
c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilita' dei pendii
naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione;
d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe,
serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere,
acquedotti, fognature;
e) protezione delle costruzioni dagli incendi.
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in
muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per
edifici con quattro o piu' piani entro e fuori terra, la idoneita' di
tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio.