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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il terzo comma dell'articolo 118 del regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973,
modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, e' sostituito dal
seguente:
"I biglietti delle lotterie nazionali possono essere venduti
esclusivamente dagli enti e persone debitamente autorizzati dal
Ministero delle finanze o dal concessionario. Colui che viola le
disposizioni contenute nel presente articolo e' punito con l'ammenda
da lire 50.000 a lire 500.000".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI