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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il deposito su libretto di risparmio dell'assegno giornaliero
spettante agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo comma
dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e' limitato alla
meta' dello importo dell'assegno stesso. L'altra meta' e' corrisposta
per contanti ai predetti allievi.
L'assegno giornaliero e l'assegno fisso mensile spettanti,
rispettivamente, agli allievi e agli aspiranti ufficiali
dell'Accademia di sanita' militare interforze sono amministrati con
le norme dell'articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273,
limitatamente alla meta' del loro importo. L'altra meta' e'
corrisposta per contanti agli allievi e aspiranti ufficiali.