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La Camera di deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La delegazione e l'annessa sezione acquisti, istituite presso
l'ambasciata italiana a Washington ai sensi del regio decreto
legislativo 2 giugno 1946, n. 480, e della legge 22 novembre 1954, n.
1127, sono soppresse con effetto dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente legge.
Con la stessa decorrenza cessa il rapporto d'impiego del personale
della delegazione e dell'annessa sezione acquisti. Al personale
stesso e' liquidato l'indennizzo previsto dalle norme che regolano il
relativo rapporto di impiego.
Il ministro consigliere commerciale presso l'ambasciata d'Italia a
Washington provvede alla chiusura delle gestioni, entro tre mesi
dalla data di soppressione di cui al primo comma, avvalendosi del
personale messo a sua disposizione da parte della stessa ambasciata.