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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le societa' di navigazione a partecipazione statale del gruppo
FINMARE concorrono a realizzare una nuova politica marittima per
conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento
della flotta nazionale.
Le anzidette societa' di navigazione, al cui capitale l'Istituto
per la ricostruzione industriale partecipa, direttamente od
indirettamente, per almeno il 51 per cento, esercitano, ai fini
predetti, le seguenti attivita':
a) il trasporto di merci di massa, secche e liquide, in
particolare per il rifornimento delle industrie di base, ai sensi del
successivo articolo 2;
b) il trasporto di merci di linea, ai sensi del successivo
articolo 4;
c) i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, ai
sensi del successivo articolo 8;
d) i servizi passeggeri di prevalente interesse turistico;
e) la gestione di una nave-scuola, ai sensi del successivo
articolo 11;
f) la gestione stralcio dei servizi internazionali passeggeri, ai
sensi del successivo articolo 6.
Le attivita' indicate nel comma precedente sono svolte in regime di
libera attivita' imprenditoriale, avendo presenti le esigenze della
massima efficienza ed economicita', secondo criteri di funzionalita'
e di specializzazione.