Legge Ordinaria n. 686 del 24/12/1974 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1974 n. 338)
Provvidenze per il comune di Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  comune  di  Roma  e'  autorizzato  ad  assumere prestiti per il
complessivo  ammontare  di  lire  19  miliardi,  in aggiunta a quelli
autorizzati  con le leggi 25 novembre 1964, n. 1280, e 21 marzo 1969,
n. 99:
    a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per
le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilita';
    b)  per  l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza,
nonche'  per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti
e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto
di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.
  I  finanziamenti  di  cui  alla  precedente  lettera b) non possono
superare complessivamente l'importo di lire 4 miliardi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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