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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il comune di Roma e' autorizzato ad assumere prestiti per il
complessivo ammontare di lire 19 miliardi, in aggiunta a quelli
autorizzati con le leggi 25 novembre 1964, n. 1280, e 21 marzo 1969,
n. 99:
a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per
le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilita';
b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza,
nonche' per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti
e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto
di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.
I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non possono
superare complessivamente l'importo di lire 4 miliardi.