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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nei
casi di cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle
norme sul matrimonio, per non idoneita' all'avanzamento o per
decadenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n.
37, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento
delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di
permanenza in servizio volontariamente contratti.