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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall'articolo 1, primo
comma, della legge 27 dicembre 1973, numero 846, e' prorogato dal 1
gennaio 1975 al 31 dicembre 1975.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1974
LEONE
MORO - VISENTINI -
COLOMBO - ANDREOTTI -
DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE