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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile
nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il
quale porti con se', sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni,
ha l'obbligo di farne denunzia prima dell'accettazione da parte del
vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera
aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto,
anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione.
L'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di
polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le armi o le
munizioni ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o
ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano
l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito
contenitore.
Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni,
denunziate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere
richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti
nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono
trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali
esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni e' soggetto
all'osservanza delle disposizioni locali.