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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e' sostituito
dal seguente:
"I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono
presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60
giorni dall'arruolamento.
Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio
militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero
presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente,
potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre
dell'anno precedente alla chiamata alle armi".