Legge Ordinaria n. 695 del 24/12/1974 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1974 n. 340)
Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  della  legge 15 dicembre 1972, n. 772, e' sostituito
dal seguente:
  "I   giovani  indicati  nel  primo  comma  dell'articolo  1  devono
presentare  domanda  motivata  ai  competenti organi di leva entro 60
giorni dall'arruolamento.
  Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio
militare  per  i  motivi  previsti  dalla  legge,  che  non  avessero
presentato  domanda  nei  termini  stabiliti  dal  comma  precedente,
potranno  produrla  ai  predetti  organi di leva entro il 31 dicembre
dell'anno precedente alla chiamata alle armi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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