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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n.
341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani,
limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta
partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli
che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, e'
riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge.