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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'anno finanziario 1974 e' autorizzata la concessione di un
contributo di L. 20.000.000 a favore del Centro di azione latina, con
sede in Roma. Per l'anno finanziario 1975, e fino all'anno
finanziario 1978, e' autorizzata la concessione di un contributo
annuo di L. 30.000.000 a favore del Centro medesimo.
Il Centro presentera' al Ministero degli affari esteri entro il
mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da
una relazione illustrativa sulla attivita' svolta, relativi all'anno
finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari
esteri provvedera' a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al
Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro
stesso.
Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel
comma precedente, sara' effettuato il versamento al Centro d'azione
latina della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario
successivo a quello di cui si riferiscono i documenti stessi.