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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per
il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia
civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili,
conclusa a Roma il 16 novembre 1971.