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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431,
aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi
30 maggio 1970, n. 383 e 21 giugno 1971, n. 515, e' sostituito dal
seguente:
"Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma,
non impegnate negli esercizi 1970, 1971, 1972 e 1973, possono essere
utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria
relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".