Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30
luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 41 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogati
al 31 gennaio 1975 per la presentazione delle domande di
finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi
contratti.
Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge
30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' ulteriormente aumentato di lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1975 al 1989.
Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate
negli anni successivi.
Qualora le domande di finanziamento regolarmente presentate da
imprese del Mezzogiorno nel termine previsto nel primo comma non
esaurissero, anche se integralmente accolte, la riserva di cui
all'articolo 6, lettera a), della legge 30 luglio 1959, n. 623,
modificata dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649, la
quota eccedente puo' essere utilizzata, previo parere del CIPE, per
domande di finanziamento presentate da imprese del Centro-Nord.