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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale addetto ai servizi complementari di bordo, quarta
categoria del personale di volo di cui all'articolo 732, n. 4 del
codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, sono affidati i seguenti compiti:
a) l'assistenza ai passeggeri prestata secondo le disposizioni
contenute nei contratti di lavoro stipulati con le societa' di
navigazione aerea;
b) il servizio di pronto soccorso ai passeggeri;
c) il servizio di emergenza per la predisposizione, in caso di
pericolo, di una disciplinata evacuazione dei passeggeri
dall'aeromobile e per l'impiego dei mezzi di salvataggio esistenti
nella cabina dell'aeromobile.