Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali con annesso,
adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, e l'atto addizionale recante
modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre
1972.