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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il diritto di contingenza stabilito con la legge 19 maggio 1971, n.
367, nella misura dello 0,25 per cento annuo nei confronti della
sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, si applica a
tutti i mutui erogati in contanti con emissione a fronte degli stessi
di obbligazioni al tasso del 5 per cento o 5,50 per cento o 6 per
cento fino a tutto il 31 dicembre 1970.
Tale diritto di contingenza nella misura predetta si applica
altresi' ai mutui stipulati con contratti condizionati alla
suindicata data del 31 dicembre 1970, a fronte dei quali sono state
successivamente emesse obbligazioni al tasso del 5 per cento, 5,50
per cento e 6 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1974
LEONE
RUMOR - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI