Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli
animali devono essere eseguiti:
a) da veterinari;
b) da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano
ottenuto l'idoneita' ai sensi del seguente articolo 2, e comunque
operanti alle dipendenze di un impianto di fecondazione artificiale.