Legge Ordinaria n. 75 del 11/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1974 n. 80)
Emissione di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Alle  sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di
impianti  di  pubblica  utilita' istituite in base alle leggi 6 marzo
1950,  n.  108,  e  11  marzo  1958,  n.  238,  e' consentito, per le
operazioni  per  le  quali  si  sia  addivenuto  alla stipulazione di
contratti   condizionati,   di   procedere   alla   emissione   delle
obbligazioni  anche  prima che siano stipulati i contratti definitivi
di  mutuo,  vincolando i contratti condizionati medesimi, purche' sia
stato  provveduto  alla  acquisizione delle garanzie prescritte dalla
legislazione in vigore per dette sezioni.
  L'importo dei contratti condizionati vincolati alla emissione delle
obbligazioni  ai  sensi  del precedente comma non potra' eccedere per
ciascuna  sezione  l'ammontare  del  suo  fondo  di dotazione versato
nonche' delle riserve non aventi specifica destinazione.
  Le  sezioni che abbiano proceduto alla emissione delle obbligazioni
col  vincolo di contratti condizionati di mutuo, ai termini dei commi
precedenti,  dovranno  procedere,  entro  sei  mesi  dalla  data  dei
contratti  stessi,  alla  stipulazione  dei contratti definitivi. Ove
cio'  non  avvenga, o comunque avvenga per importo minore, le sezioni
dovranno rimborsare, includendo nella prima estrazione semestrale, il
quantitativo   di   obbligazioni   che  risulti  eccedente  l'importo
complessivo  dei contratti condizionati, di data non anteriore ai sei
mesi, ammissibile a termine del comma secondo del presente articolo.
  Restano fermi per il totale delle obbligazioni in circolazione, ove
ricorrano,  i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni sul credito
fondiario.
  Per  le  obbligazioni  emesse,  come  sopra,  in  corrispondenza di
contratti  condizionati,  l'inizio dei rimborsi, mediante estrazione,
potra' essere differito di non oltre un semestre, rispetto al termine
di  cui  al  sesto  comma  dell'articolo 32 del testo unico 16 luglio
1905, n. 646.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 marzo 1974

                                LEONE

                                                     RUMOR - LA MALFA

                                                     Visto,        il
Guardasigilli: ZAGARI
 

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