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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Alle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di
impianti di pubblica utilita' istituite in base alle leggi 6 marzo
1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e' consentito, per le
operazioni per le quali si sia addivenuto alla stipulazione di
contratti condizionati, di procedere alla emissione delle
obbligazioni anche prima che siano stipulati i contratti definitivi
di mutuo, vincolando i contratti condizionati medesimi, purche' sia
stato provveduto alla acquisizione delle garanzie prescritte dalla
legislazione in vigore per dette sezioni.
L'importo dei contratti condizionati vincolati alla emissione delle
obbligazioni ai sensi del precedente comma non potra' eccedere per
ciascuna sezione l'ammontare del suo fondo di dotazione versato
nonche' delle riserve non aventi specifica destinazione.
Le sezioni che abbiano proceduto alla emissione delle obbligazioni
col vincolo di contratti condizionati di mutuo, ai termini dei commi
precedenti, dovranno procedere, entro sei mesi dalla data dei
contratti stessi, alla stipulazione dei contratti definitivi. Ove
cio' non avvenga, o comunque avvenga per importo minore, le sezioni
dovranno rimborsare, includendo nella prima estrazione semestrale, il
quantitativo di obbligazioni che risulti eccedente l'importo
complessivo dei contratti condizionati, di data non anteriore ai sei
mesi, ammissibile a termine del comma secondo del presente articolo.
Restano fermi per il totale delle obbligazioni in circolazione, ove
ricorrano, i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni sul credito
fondiario.
Per le obbligazioni emesse, come sopra, in corrispondenza di
contratti condizionati, l'inizio dei rimborsi, mediante estrazione,
potra' essere differito di non oltre un semestre, rispetto al termine
di cui al sesto comma dell'articolo 32 del testo unico 16 luglio
1905, n. 646.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1974
LEONE
RUMOR - LA MALFA
Visto, il
Guardasigilli: ZAGARI