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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il limite di impegno di L. 132.000.000 per la
concessione in favore degli istituti autonomi per le case popolari
competenti per territorio del contributo previsto dall'articolo 1
della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i mutui che gli istituti
medesimi contrarranno con la Cassa depositi e prestiti o direttamente
con altri enti per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi
in locazione ai militari di truppa della guardia di finanza in
servizio continuativo.
Il programma di localizzazione degli alloggi di cui al precedente
comma sara' approvato con decreto del Ministro per le finanze di
concerto col Ministro per i lavori pubblici.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo anzidetto sono
iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1973 e fino
all'anno 2007 in ragione di annue lire 132 milioni.