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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1967, n. 1523, di interventi straordinari con priorita' per i settori
appresso indicati, il fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio
1970, n. 281, e' incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire
20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975
e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978:
a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;
b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;
c) esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione;
d) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di
enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione,
lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e
zootecnici e loro sottoprodotti.
Le predette somme saranno ripartite fra le regioni interessate dal
CIPE, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste,
sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.