Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga al primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per
l'esecuzione dei lavori pubblici, ivi compresi quelli in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino
al 31 dicembre 1975, i pagamenti in conto, da disporsi per somme
dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai
diciannove ventesimi dell'importo contrattuale.
All'atto del pagamento in conto, e' corrisposto, dietro richiesta
dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo,
subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di
fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa,
rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni
vigenti.