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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per i lavori pubblici provvede, mediante appositi
comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile:
a) alla liquidazione delle situazioni attive e passive della
GESCAL, dell'ISES e dell'I.N.C.I.S.;
b) al completamento dei programmi deliberati dai predetti enti
anteriormente al 31 dicembre 1972, gia' appaltati o in corso di
appalto, nonche' al graduale trasferimento del patrimonio e dei
programmi degli enti stessi alle amministrazioni ed enti di
competenza, entro il 31 dicembre 1974, in base agli articoli 14, 15 e
16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1036.
Ciascuno dei comitati di cui al presente articolo e' composto:
a) da due esperti in materia giuridica ed economica designati dal
Ministro per i lavori pubblici;
b) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro, dei
quali uno della Ragioneria generale dello Stato e l'altro della
Direzione generale del tesoro;
c) da un funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale;
d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative.
I comitati sono nominati dal Ministro per i lavori pubblici e
presieduti dallo stesso o da un suo delegato.
Alla emanazione degli atti di amministrazione e di spesa il
comitato delega uno dei suoi componenti.
Sulle attivita' dei comitati di cui al presente articolo la Corte
dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12, della legge
11 marzo 1958, n. 259.