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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo l'articolo 615 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 615-bis. - (Interferenze illecite nella vita privata). -
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si
procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata
svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di
informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi
indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni
se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato".