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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e
delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono
armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata
potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno
armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico,
nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi
chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le
bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2,
sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da
guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da
guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per
l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche
balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i
proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da
guerra.