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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 1975, n. 63,
concernente i termini per lo svolgimento delle elezioni regionali,
provinciali e comunali e per l'effettuazione delle operazioni
relative all'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che
abbiano compiuto o compiranno il 18° anno di eta' entro il 31
dicembre 1975, disposte dall'articolo 20 della legge 8 marzo 1975, n.
39, nonche' le modalita' per la presentazione delle candidature.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 1975
LEONE
MORO - GUI
Visto, il
Guardasigilli: REALE