Legge Ordinaria n. 125 del 23/04/1975 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1975 n. 110)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge  24  febbraio  1975,  n. 26, recante disposizioni
urgenti per il credito all'agricoltura, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:

  All'articolo 1,
    al  primo  comma,  dopo la parola: "fondiario", sono soppresse le
seguenti:   "di  acquisto  di  proprieta'  diretto-coltivatrice";  le
parole: "6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";
sono   soppresse   le   parole:   "e   di   acquisto   di  proprieta'
diretto-coltivatrice"; e le parole: "quando i contratti definitivi di
mutuo  siano  stipulati  e  le  cambiali agrarie per i prestiti siano
rilasciate  in  epoca  successiva  all'entrata in vigore del presente
decreto";
    al secondo comma le parole: "4 per cento", sono sostituite con le
seguenti:  "3,50  per  cento",  e  sono  soppresse  le  parole: "e di
acquisto di proprieta' diretto-coltivatrice";
    il quarto comma e' sostituito dal seguente:
    "Per  le operazioni effettuate con i fondi di anticipazione dello
Stato,  delle regioni o di altri enti pubblici, escluse quelle di cui
al  fondo  di rotazione istituito con legge 26 maggio 1965, n. 590, e
successive  modificazioni ed integrazioni, l'interesse a carico degli
operatori  e'  fissato al 3,50 per cento per i mutui di miglioramento
fondiario e al 5 per cento per i prestiti di esercizio";
    dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti commi:
    "Per    i    mutui    destinati    all'acquisto   di   proprieta'
diretto-coltivatrici,  assistiti  dal  concorso  nel  pagamento degli
interessi  o  erogati con le disponibilita' del fondo di rotazione di
cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, i tassi agevolati sono fissati
al 3 per cento.
  L'aumento  dei  tassi  agevolati previsto dai commi primo, secondo,
terzo,  quarto e quinto del presente articolo non si applica ai mutui
per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto  siano  stati  stipulati contratti condizionati o siano stati
concessi,  previ  gli  accertamenti  di  ammissibilita', i prescritti
nulla  osta,  ovvero  le  autorizzazioni  all'esecuzione  di opere di
miglioramento  fondiario,  o  siano stati emessi decreti d'impegno; a
tali  mutui  si applicano i tassi di interesse previsti nei documenti
anzidetti.  Non  si applica l'aumento anzidetto allorche' le cambiali
agrarie  per  i  prestiti  siano  state rilasciate in epoca anteriore
all'entrata in vigore del presente decreto.
  Qualunque  convenzione  stipulata  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente  decreto  in  contrasto  con le disposizioni di cui al comma
precedente e' inefficace".
  All'articolo 2,
    al  primo  comma  la  parola:  "sentito",  e'  sostituita  con le
seguenti:  "sentiti la Commissione di cui all'articolo 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281, ed";
    al secondo comma le parole: "7 per cento", sono sostituite con le
seguenti: "5 per cento" e le parole:
   "8 per cento", sono sostituite con le seguenti: "7 per cento".
  All'articolo 7, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed il risparmio
stabilisce  la quota minima di obbligazioni agrarie da acquistarsi da
parte delle aziende di credito".
  Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
  "Art.  13-bis. - Per la realizzazione di opere di carattere privato
per  il  rimboschimento,  il  miglioramento,  la  ricostruzione  e la
trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilita', di
recinzione  e di prevenzione degli incendi, necessarie all'attuazione
dei  progetti  speciali  di  cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre
1971,   n.   853,  riguardante  la  forestazione,  la  Cassa  per  il
Mezzogiorno  concede contributi in conto capitale nella misura del 75
per cento della spesa ammissibile.
  L'erogazione  del  contributo  viene  effettuata  in relazione allo
stato  di  avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti,
con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.
  Per  la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale
sono  concessi  mutui  a  tasso  agevolato da parte degli istituti di
credito  agrario  all'uopo  designati  dal Ministro per il tesoro. Il
tasso di interesse e' determinato con le modalita' fissate al secondo
comma del precedente articolo 13.
  Ai  titolari dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui
al   primo  comma  del  presente  articolo  possono  essere  concesse
anticipazioni  a  tasso  agevolato  la  cui  misura,  i  criteri e le
modalita'  sono  fissati  con  decreto del Ministro per il tesoro, di
concerto   con  il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno.
  Per  consentire  l'applicazione  del tasso di interesse sui mutui e
sulle  anticipazioni  previsti  rispettivamente  dai  commi secondo e
terzo del presente articolo, la Cassa e' autorizzata a provvedere con
gli  stessi  criteri  indicati al terzo comma del precedente articolo
13".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)