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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n.
212, e' inserito il seguente comma:
"I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle
affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in
luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione
del decreto di, convocazione dei comizi".