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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio
1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella
legge 23 marzo 1973, n. 36, e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da assegnare per
10.000 milioni alla regione Sicilia e per 40.000 milioni alla regione
Calabria, da prelevarsi sul fondo di cui all'articolo 3 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, per provvedere alla ricostruzione delle
abitazioni distrutte, o abbandonate perche' in zone dichiarate
inagibili, nonche' al trasferimento, anche in altri comuni, degli
abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, secondo le norme
dettate dalle Regioni interessate".