Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 febbraio 1975, le misure dell'indennita' mensile
per servizio di istituto previste nelle tabelle numeri 1 e 2 allegate
alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nelle parti successivamente
rimaste immodificate, nelle tabelle 3 e 4 allegate alla legge 27
ottobre 1973, n. 628, e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 926, sono
aumentate di lire 25.000.
Tale aumento spetta nella stessa misura alle ispettrici e alle
assistenti del Corpo di polizia femminile.
A decorrere dal 1 febbraio 1975, la quota pensionabile della
indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dall'articolo
10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, e' elevata a lire 55.000.