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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 settembre 1974, l'organico dei sottufficiali in
servizio permanente del ruolo unico delle armi e dei servizi
dell'Esercito e' cosi' stabilito:
aiutanti di battaglia e marescialli maggiori . . . . . . . . n. 4.550
marescialli capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5.500
marescialli ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5.500
sergenti maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 9.450
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di
ufficio e' stabilito in 1.900 unita'.
Fino a quando la consistenza globale del ruolo unico delle armi e
dei servizi non raggiungera' i nove decimi dell'organico, e comunque
non oltre il 31 dicembre 1976, la dotazione organica del ruolo
speciale per mansioni di ufficio puo' essere elevata a 2.700 unita'.
Ai fini della nomina in servizio permanente dei sergenti in ferma
volontaria o rafferma, si considerano disponibili le vacanze
esistenti globalmente nell'organico dei gradi di sergente maggiore e
di maresciallo ordinario nel ruolo unico delle armi e dei servizi.