Legge Ordinaria n. 14 del 29/01/1975 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1975 n. 47)
Nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal 1 settembre 1974, l'organico dei sottufficiali in
servizio  permanente  del  ruolo  unico  delle  armi  e  dei  servizi
dell'Esercito e' cosi' stabilito:

aiutanti di battaglia e marescialli maggiori . . . . . . . . n. 4.550
marescialli capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5.500
marescialli ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5.500
sergenti maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 9.450

  L'organico  dei  sottufficiali  del  ruolo speciale per mansioni di
ufficio e' stabilito in 1.900 unita'.
  Fino  a  quando la consistenza globale del ruolo unico delle armi e
dei  servizi non raggiungera' i nove decimi dell'organico, e comunque
non  oltre  il  31  dicembre  1976,  la  dotazione organica del ruolo
speciale per mansioni di ufficio puo' essere elevata a 2.700 unita'.
  Ai  fini  della nomina in servizio permanente dei sergenti in ferma
volontaria   o   rafferma,  si  considerano  disponibili  le  vacanze
esistenti  globalmente nell'organico dei gradi di sergente maggiore e
di maresciallo ordinario nel ruolo unico delle armi e dei servizi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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