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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il penultimo comma dell'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Conseguono l'idoneita' coloro che ottengono una votazione
complessiva non inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna
prova orale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1975
LEONE
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE