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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La facolta', concessa al Ministro per la grazia e giustizia nei
modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, e' estesa fino ad esaurimento della
graduatoria degli idonei al concorso per esami a novantasette posti
di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio
1972.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si
provvedera' alla nomina degli idonei, assegnando loro, secondo
l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli
che si rendano disponibili nel predetto termine.