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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e' sostituito dal seguente:
"La norma di cui all'articolo 1, secondo comma, ha effetto dal 2
febbraio 1976".
Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo e' aggiunto il seguente:
"Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1 gennaio
1977".