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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente
comma:
"Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario e' ammesso il
personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il
tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del presente
decreto, o che sia in possesso della libera docenza o
specializzazione nella corrispondente disciplina".