Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'ultimo comma dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre
1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e
modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190, e' sostituito dal
seguente:
"Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di
comunicazione nonche' la ricevuta del deposito, effettuato nella
cassa erariale, della somma di lire 50 mila per ogni campione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 1975
LEONE
MORO - MARCORA - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE