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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16
marzo 1942, n. 262, e' sostituito dal seguente:
"Art. 45 - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. -
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha
stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o
quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio
e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o
comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del
genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore".