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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della
presente legge, la liberta' provvisoria non e' ammessa relativamente
all'omicidio doloso, consumato o tentato, previsto dall'articolo 575
del codice penale, all'attentato contro il Presidente della
Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale,
all'attentato contro la Costituzione dello Stato previsto
dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i
poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla
devastazione, saccheggio o strage previsti dall'articolo 285 del
codice penale, alla guerra civile prevista dall'articolo 286 del
codice penale, alla formazione e partecipazione a banda armata
previste dall'articolo 306 del codice penale, alla strage prevista
dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto
dall'articolo 430 del codice penale, al pericolo di disastro
ferroviario previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli
attentati alla sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e
dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, alla
epidemia prevista dall'articolo 438 del codice penale,
all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari previsto
dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata prevista
dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale,
all'estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del
codice penale, al sequestro di persona previsto dagli articoli 605 e
630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente, le
armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti.
Sempre per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore
della presente legge, la liberta' provvisoria non puo' altresi'
essere concessa:
a) se l'imputato di delitto per il quale e' obbligatorio il
mandato di cattura si trova in stato di liberta' provvisoria
concessagli in altro procedimento per un reato che comporta
l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;
b) se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 582,
primo comma 583, 588, secondo comma n. 610 del codice penale e'
sottoposto ad altro procedimento penale, per violazione di una o piu'
delle suddette disposizioni di legge.
Nel concedere la liberta' provvisoria, nei casi in cui e'
consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali,
ne' sussista la probabilita', in relazione alla gravita' del reato ed
alla personalita' dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa
commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di
tutela della collettivita'.
Anche nei casi previsti nel primo e secondo comma puo' essere
concessa la liberta' provvisoria se trattasi di persona la quale si
trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non
consentono le cure necessarie nello stato di detenzione.