Legge Ordinaria n. 152 del 22/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 24 maggio 1975 n. 136)
Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  reati  commessi successivamente all'entrata in vigore della
presente  legge, la liberta' provvisoria non e' ammessa relativamente
all'omicidio  doloso, consumato o tentato, previsto dall'articolo 575
del   codice   penale,   all'attentato  contro  il  Presidente  della
Repubblica    previsto   dall'articolo   276   del   codice   penale,
all'attentato   contro   la   Costituzione   dello   Stato   previsto
dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i
poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla
devastazione,  saccheggio  o  strage  previsti  dall'articolo 285 del
codice  penale,  alla  guerra  civile  prevista dall'articolo 286 del
codice  penale,  alla  formazione  e  partecipazione  a  banda armata
previste  dall'articolo  306  del codice penale, alla strage prevista
dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto
dall'articolo   430  del  codice  penale,  al  pericolo  di  disastro
ferroviario  previsto  dall'articolo  431  del  codice  penale,  agli
attentati  alla  sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e
dal  secondo  capoverso  dell'articolo  432  del  codice penale, alla
epidemia    prevista    dall'articolo    438   del   codice   penale,
all'avvelenamento   di   acque   o   sostanze   alimentari   previsto
dall'articolo  439  del codice penale, alla rapina aggravata prevista
dal   secondo   capoverso   dell'articolo   628  del  codice  penale,
all'estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del
codice  penale, al sequestro di persona previsto dagli articoli 605 e
630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge  20  giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente, le
armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti.
  Sempre  per  i reati commessi successivamente all'entrata in vigore
della  presente  legge,  la  liberta'  provvisoria  non puo' altresi'
essere concessa:
    a)  se  l'imputato  di  delitto  per  il quale e' obbligatorio il
mandato  di  cattura  si  trova  in  stato  di  liberta'  provvisoria
concessagli   in   altro  procedimento  per  un  reato  che  comporta
l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;
    b)  se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 582,
primo  comma  583,  588,  secondo  comma  n. 610 del codice penale e'
sottoposto ad altro procedimento penale, per violazione di una o piu'
delle suddette disposizioni di legge.
  Nel   concedere  la  liberta'  provvisoria,  nei  casi  in  cui  e'
consentita,  il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali,
ne' sussista la probabilita', in relazione alla gravita' del reato ed
alla  personalita'  dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa
commettere  nuovamente  reati  che pongano in pericolo le esigenze di
tutela della collettivita'.
  Anche  nei  casi  previsti  nel  primo  e secondo comma puo' essere
concessa  la  liberta' provvisoria se trattasi di persona la quale si
trovi   in   condizioni  di  salute  particolarmente  gravi  che  non
consentono le cure necessarie nello stato di detenzione.
 

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