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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15
novembre 1973, n. 734, l'indennita' di servizio penitenziario
spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta
servizio negli istituti di prevenzione e di pena e negli altri
servizi penitenziari, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1973,
nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente
legge.
La misura dell'indennita' mensile viene ridotta di un ventiseiesimo
per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi
i periodi di assenza per infermita' o infortunio riconosciuti
dipendenti da causa di servizio.