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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, al
personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni
ad ordinamento autonomo, sono estese le disposizioni di cui agli
articoli 4, 6, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 e 54, nonche' quelle contenute nel titolo V della parte prima
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono altresi' estese le disposizioni previste nei titoli VI e VII e
nel titolo VIII (capi I, II e V) della parte prima del citato testo
unico.