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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il personale avente diritto alla iscrizione nel quadro di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 649, gia' in servizio nelle gestioni delle abolite imposte
di consumo ad orario e retribuzione ridotti e che a norma
dell'articolo 19 di detto decreto e' stato assunto
dall'amministrazione finanziaria dello Stato mantenendo le condizioni
di lavoro nelle quali si trovava alla data del 31 dicembre 1972, a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
effettuera' l'orario intero di lavoro con l'attribuzione del
trattamento giuridico, economico e previdenziale corrispondente alla
qualifica rivestita ed alla categoria di provenienza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1975
LEONE
MORO - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: REALE