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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 febbraio
1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma
dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito
con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono cosi'
modificate:
Tabella A:
Per ciascun figlio .... L. 2.280 settimanali
Per il coniuge ........ "2.280"
Tabelle B e C:
Per ciascun figlio .... L. 9.880 mensili
Per il coniuge ........ "9.880"