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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Interventi di integrazione salariale
Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal
lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' dovuta
l'integrazione salariale nei seguenti casi:
1) integrazione salariale ordinaria per contrazione - o
sospensione dell'attivita' produttiva:
a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non
imputabili all'imprenditore o agli operai;
b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;
2) integrazione salariale straordinaria:
a) per crisi economiche settoriali o locali;
b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali.