Legge Ordinaria n. 164 del 20/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1975 n. 148)
Provvedimenti per la garanzia del salario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                Interventi di integrazione salariale

  Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal
lavoro  o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' dovuta
l'integrazione salariale nei seguenti casi:
    1)   integrazione   salariale   ordinaria  per  contrazione  -  o
sospensione dell'attivita' produttiva:
      a)  per  situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non
imputabili all'imprenditore o agli operai;
      b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;
    2) integrazione salariale straordinaria:
      a) per crisi economiche settoriali o locali;
      b)   per   ristrutturazioni,   riorganizzazioni  o  conversioni
aziendali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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