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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione complessiva di lire 100 miliardi, di
cui lire 50 miliardi per l'anno 1974 e lire 50 miliardi per l'anno
1975, ad integrazione dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 31,
punto 2), lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118, per
l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili.